Regolamento di funzionamento del Centro Sperimentale per la Promozione della salute e l’Educazione Sanitaria - Dipartimento Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Perugia
Art. 1 - Istituzione e Denominazione
Presso l’Università degli Studi di Perugia è istituito il Centro di Ricerca Sperimentale per la Promozione della salute e l’Educazione Sanitaria – CeSPES (ex Centro Sperimentale per l’Educazione Sanitaria, di seguito per brevità definito Centro) regolato dai seguenti articoli che, nella loro interezza, costituiscono il regolamento di funzionamento dello stesso, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, dallo Statuto (art. 47) e dai Regolamenti di Ateneo..
Art. 2 - Sede
Il Centro ha sede a Perugia, presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia. Le attività del Centro, tenuto conto delle esigenze che si potrebbero venire a creare, sulla base dei piani elaborati dal Consiglio di cui al successivo art. 4, potranno in ipotesi svolgersi anche presso altri locali e/o laboratori esterni per dare esecuzione a specifici accordi.
Art. 3 - Finalità
Gli obiettivi principali del Centro sono di promuovere, coordinare e sviluppare, in proprio ed eventualmente anche con l’ausilio di soggetti terzi, privati e pubblici, rilevanti attività di ricerca, di studio e di approfondimento nel campo della sanità pubblica e della promozione della salute anche attraverso pubblicazioni scientifiche e divulgative, nonché della promozione di seminari e/o attività convegnistica a livello locale, nazionali ed internazionali
Art. 4 - Attività
Il Centro si propone, in particolare, di realizzare le seguenti attività di alto profilo:
- Creare gruppi di lavoro multidisciplinari anche interateneo e con altre strutture pubbliche e private, al fine di elaborare progetti e iniziative di sviluppo e di promuovere la sperimentazione di nuovi luoghi e processi interistituzionali inerenti la promozione della salute;
- Promuovere ricerca specifica su come fattori sociali, sistemi di finanziamento, strutture organizzative, processi operativi, tecnologie sanitarie e comportamenti personali influenzino l’accesso all’assistenza sanitaria, la sua qualità ed i suoi costi, ed in ultima analisi, la salute ed il benessere delle popolazioni;
- Creare un ponte tra ricerca e pratiche di promozione della salute e di educazione sanitaria per coniugare le evidenze provenienti dalla ricerca (EBPH, evidence based public healt) con la prevenzione delle malattie ed il benessere delle popolazioni;
- Promuovere scambi, anche internazionali, di docenti, ricercatori e giovani laureati interessati alla ricerca e formazione nell’ambito degli obiettivi del centro e di cooperazione nei paesi in via di sviluppo, prevedendo, mediante contratti e/o convenzioni, rapporti di consulenza , collaborazioni, cooperazione e scambio con le Università e i Centri di ricerca italiani e stranieri, con Enti pubblici e privati, con istituzioni internazionali e comunitarie, nonché con associazioni di volontariato locali, nazionali e internazionali;
- Promuovere e organizzare corsi, in sede e fuori sede, di formazione specifica inerente le finalità del centro; continuare la sua attività formativa (ereditata dal CSESI) con propri docenti dell’Ateneo di Perugia, con docenti di altri atenei e di altri
1organismi nazionali ed internazionali (Ministero della Salute, ISS,OMS, UIPES, ENWHP,…); in particolare un Master di I° livello sulla progettazione ed integrazione della promozione della salute nei servizi sanitari nazionali. - Consolidare e implementare attività editoriali, informative e documentali:
- Redazione e responsabilità scientifica ed editoriale di pubblicazioni in aggiunta all’esistente (Salute Umana, Sistema Salute. La rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute);
- Cura, redazione e produzione di pacchetti e materiali didattici;
- Implementazione del processo di integrazione di/con altre raccolte, a diverso livello strutturate, presenti nel territorio (ex SEDES, ex Biblioteca di studi psichiatrici, Biblioteca del Dipartimento di Igiene, Fondazione angelo Celli, ecc.) nella direzione della costituzione di un centro di raccolta libraria e multimediale forte, e comunque, di un catalogo unico;
- Recupero e implementazione della banca-dati bibliografica “Igea” (ex SENDES, SEDES), di promozione della salute e della sanità pubblica;
- Organizzare convegni e seminari per promuovere il dibattito scientifico, divulgare i risultati delle ricerche condotte, consolidare i rapporti nazionali ed internazionali
Art. 5 - Organi del Centro
- Sono Organi del Centro:
- Il Direttore
- Il Consiglio del centro
- Il Consiglio scientifico.
- Alle sedute degli Organi collegiali del centro si applicano le norme previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo e, in via residuale, le norme e i principi che regolano la composizione e il funzionamento degli organi collegiali amministrativi.
Art. 6 - Il Consiglio - composizione e funzioni
- Il Consiglio del Centro è così composto:
- Il Direttore che lo presiede;
- n. 6 docenti eletti dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale;
- n. 1 rappresentante designato dal Comune di Perugia, n. 1 rappresentante designato dalla Regione dell’Umbria;
- Il Coordinatore del Consiglio scientifico;
- il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale con funzioni di Segretario verbalizzante e voto consultivo.
- I membri del Consiglio durano in carica un triennio accademico.
- Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento scientifico e controllo del Centro e in particolare:
- definisce e programma le attività del Centro, in particolare approvando le linee di attività scientifica e il programma annuale del Centro e coordinando le attività di ricerca;
- fissa i criteri generali per l’utilizzazione dei fondi disponibili;
- formula al Dipartimento di riferimento la proposta di budget;
- approva una relazione da presentare annualmente agli organi dell’Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull’attività e sui risultati conseguiti dal CeSPES;
- approva ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell’Ateneo ai sensi del successivo articolo 11 (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull’attività e sui risultati conseguiti dal CeSPES;
- delibera sulle istanze di partecipazione alle attività del Centro da parte di docenti appartenenti a Dipartimenti non afferenti al Centro, nonché sulle istanze di studiosi di altri Atenei, enti, imprese, istituzioni previa autorizzazione degli enti di appartenenza;
- formula al Dipartimento proposte sulle forme di collaborazioni e di convenzioni con altri organismi pubblici e privati;
- approva le proposte formulate dal Direttore;
- svolge azione di controllo sulle iniziative e sulle pubblicazioni del Centro;
- può delegare al Direttore alcuni compiti, precisandone criteri, durata e limiti della delega;
- delibera a maggioranza qualificata di 4/5 degli aventi diritto sulle modifiche al presente regolamento secondo quanto previsto dal successivo art. 14.
- delibera ed esprime pareri su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto o dai regolamenti dell’Università degli Studi di Perugia.
- Rimane fermo quanto previsto dall’art. 56 dello Statuto di Ateneo sulla validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali.
- Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 78,79, 80, 81 e 82 del Regolamento Generale di Ateneo – disposizioni comuni sul funzionamento degli organi collegiali di Ateneo (Titolo III, Capo I RGA).
- Alle sedute del Consiglio possono partecipare senza diritto di voto, rappresentanti di soggetti pubblici o privati esterni non afferenti al Centro su invito del Direttore.
- In caso di dimissioni o cessazione a qualunque titolo di una componente elettiva del Consiglio del Centro, la stessa sarà sostituita con le medesime modalità per la restante parte del triennio accademico; nel caso di sostituzione di un membro esterno lo stesso sarà sostituito secondo l’iter della nomina.
Art. 7 - Il Direttore
- Il Direttore è eletto, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio al proprio interno, tra i professori e/o i ricercatori dei Dipartimenti dell’Ateneo aderenti al Centro, ed è nominato con Decreto del Rettore.
- Il Direttore resta in carica tre anni accademici e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.
- In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica di Direttore, subentra fino alla nuova nomina per la gestione ordinaria il Decano dei professori del Consiglio. Il Direttore neo nominato resta in carica per la restante parte del triennio accademico.
- Il Direttore:
- a) rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
- b) convoca e presiede il Consiglio e cura l’esecuzione dei relativi deliberati;
- c) presenta per l’approvazione al Consiglio una relazione annuale sull’attività e sui risultati conseguiti dal Centro, da trasmettere agli organi dell’Ateneo (Dipartimenti afferenti, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) per la relativa valutazione;
- d) presenta per l’approvazione ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell’Ateneo ai sensi del successivo articolo 11 (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull’attività e sui risultati conseguiti dal Centro;
- e) tiene aggiornato l’elenco dei docenti aderenti al Centro;
- f) adotta gli atti di competenza del Consiglio che siano indifferibili e urgenti da portare a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile;
- g) vigila sull’osservanza delle leggi dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo;
- h) Cura i rapporti con l’Amministrazione dell’Ateneo e svolge tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ateneo;
- i) Formula proposte riguardanti l’Amministrazione dei fondi del Centro.
- Il Direttore designa un Vicedirettore tra i professori e/o i ricercatori dei Dipartimenti dell’Ateneo aderenti al Centro, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporanei. Il Vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore e resta in carica per la durata del mandato del Direttore designante.
Art. 8 - Il Consiglio Scientifico
E’ strumento di valutazione scientifica delle attività del Centro.
- È costituito da professori e ricercatori italiani e stranieri, quali studiosi eminenti nelle discipline rilevanti per le attività del Centro e di particolare prestigio che si siano già distinti nel campo delle attività di interesse;
- Viene individuato dal Consiglio, sentite le società scientifiche nazionali ed internazionali, e nominato dal Direttore;
- Al suo interno nomina un Coordinatore, il quale entra nel Consiglio con diritto di voto.
Art. 9 - Partner Istituzionali
Sono Partner istituzionali la Regione dell’Umbria, il Comune di Perugia e altri enti pubblici o fondazioni che collaborano al raggiungimento delle finalità del Centro anche attraverso la messa a disposizione di risorse economiche dedicate.
Art. 10 - Nuove Adesioni e recessi
- La richiesta di adesione al Centro avanzata da un nuovo Dipartimento deve essere approvata dai Consigli dei Dipartimenti già aderenti su proposta del Consiglio del Centro. Le relative delibere di approvazione, corredate dagli elementi richiesti dall’art. 47 dello Statuto, nonché dalle eventuali modifiche dell’assetto del Centro derivanti dall’adesione di un nuovo Dipartimento, devono essere sottoposte all’approvazione degli Organi di Ateneo secondo quanto previsto dal medesimo art. 47.
- Il Dipartimento che intende recedere dal Centro deve comunicarlo per iscritto al Consiglio del Centro medesimo ai fini della relativa presa d’atto. Tale comunicazione viene trasmessa dal Direttore al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione. Il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni conseguenti al recesso nonché quelle relative ai locali e/o ai beni del Centro eventualmente messi a disposizione dal Dipartimento che recede.
Art 11 - Valutazione
- L’attività del Centro è sottoposta a valutazione triennale ai sensi dell’art. 47 dello Statuto di Ateneo.
- Il Direttore del Centro, ai fini della valutazione di cui al comma 1, al termine di ogni triennio di attività, trasmette ai Dipartimenti aderenti, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione che esprimono parere, la relazione approvata dal Consiglio del Centro inerente i risultati scientifici e di gestione conseguiti.
- Il Consiglio di Amministrazione, acquisiti i prescritti pareri, delibera in ordine alla valutazione e, nel caso di valutazione negativa, il Centro viene disattivato con la medesima delibera ai sensi del successivo art. 12.
Art. 12 - Disattivazione
Il Centro può essere disattivato, fermo restando il caso di valutazione negativa, su proposta del Consiglio, deliberata con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e sentiti i Dipartimenti aderenti al Centro.
Art. 13 - Gestione amministrativa e contabile e risorse
- Il Centro non ha autonomia di bilancio, il bilancio farà capo a quello del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi di Perugia. Il Segretario Amministrativo del Dipartimento presso cui ha sede il Centro è Responsabile della gestione amministrativa del Centro garantendo il rispetto del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità.
- Il funzionamento del Centro è assicurato dalle risorse finanziarie garantite dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione oltre che da eventuali entrate proprie quali: Finanziamenti e/o contributi e/o donazioni e/o proventi che potranno pervenire da soggetti terzi, da enti pubblici o privati che operano anche in settori riconducibili alle finalità del Centro, nonché da convenzioni.
- Il Centro potrà intrattenere rapporti con altri Centri, gruppi nazionali ed internazionali operanti nel settore, Pubbliche Amministrazioni, Enti, ecc., effettuare richieste di fondi e finanziamenti al fine di sostenere le proprie attività e i progetti di ricerca, nonché stipulare, attraverso il Dipartimento, convenzioni con strutture pubbliche e private funzionali agli obiettivi del Centro, nel rispetto della normativa interna di Ateneo.
Art. 14 - Modifiche al regolamento
Le eventuali modifiche al presente Regolamento seguono l’iter previsto dallo Statuto di Ateneo e dal regolamento Generale dell’Università degli Studi di Perugia.
Art. 15 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell’Università degli Studi di Perugia.
Art. 16 - Norma transitoria
In fase di prima applicazione, il Docente proponente, quale coordinatore della proposta, con il supporto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale, cura gli adempimenti previsti per la costituzione del Consiglio del Centro.
Art. 17 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all’Albo pretorio on-line dell’Ateneo.